Atto costitutivo – Statuto

                    BANCA DEL TEMPO HIMERENSE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

 

Tutti i soci fondatori fanno parte del coordinamento che rimarrà in carica fino alla prima assemblea dei soci, da tenersi entro un anno.

 

1. Costituzione

1.1. È costituita la “BANCA DEL TEMPO HIMERENSE”, al cui statuto fa riferimento. –

1.2. La “Banca del Tempo”, nel seguito denominata BdT, è regolata dal presente documento.

 

2. Natura e finalità

2.1. La BdT ha come scopo il promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario. È ammessa la circolazione di danaro unicamente come rimborso preventivamente concordato per le spese vive sostenute nel corso di una prestazione e documentate. L’unità di quantificazione è il tempo impegnatovi e questo al fine di valorizzare i rapporti umani solidali. Tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

La BdT è apolitica, apartitica e non si propone scopi di lucro.

 

3. I membri

3.1. Sono membri della BdT tutti coloro che ne facciano richiesta e che versino una quota annua di 15,00 Euro a copertura parziale delle spese di segreteria e gestione. Essi divengono componenti attivi della BdT in quanto aderenti e in quanto favoriscono nell’attività di scambio le relazioni umane.

3.2. I membri sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nei rapporti con gli altri membri che con terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente regolamento. Ai membri viene richiesto di sottoscrivere un’assunzione di responsabilità per quanto riguarda le prestazioni offerte e una liberatoria per eventuali problemi connessi alle prestazioni ricevute.

3.3. La qualità di membro della BdT può cessare per uno dei seguenti motivi:

3.3.1. Dimissioni volontarie comunicate al Direttivo della BdT, previa estinzione del debito Contratto.

3.3.2. Delibera di esclusione assunta dal Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per avere contravvenuto alle   norme del presente regolamento.

 

4. Organi della BdT

4.1. Gli organi della Banca del Tempo sono:

4.1.1. Assemblea degli Aderenti della BdT

4.1.2. Consiglio Direttivo composto da cinque membri

4.1.3. Comitato Coordinatore

 

5. Assemblea

5.1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i membri della BdT. L’Assemblea è convocata una volta all’anno per l’elezione dei membri del Comitato Direttivo. L’Assemblea può essere convocata di volta in volta su richiesta di un terzo dei membri. L’Assemblea si riunisce inoltre periodicamente per scambiarsi idee e favorire la conoscenza reciproca fra i membri.

 

6. Il Consiglio Direttivo

6.1. Il Consiglio Direttivo, eletto attraverso votazione scritta, è composto da un numero massimo di 5 membri. Al Consiglio Direttivo spetta la decisione sulle questioni riguardanti l’attività per l’attuazione delle sue finalità, assumendo a tale riguardo tutte le iniziative ritenute necessarie.

 

7. Il Comitato Coordinatore

7.1. Il Comitato Coordinatore, composto da 3 persone, viene nominato una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, sentite le disponibilità. Il Comitato Coordinatore prende in carico la gestione operativa della BdT.

 

8. Documenti BdT

8.1. Strumenti della BdT sono:

8. 1.1. Il registro degli scambi è pubblico e può essere consultato da tutti i componenti la B.d.T.

8.1.2. L’elenco delle attività di scambio è soggetto a periodici aggiornamenti

8.1.3. L’elenco dei partecipanti è riservato e viene utilizzato dal Comitato Coordinatore per consentire gli scambi

 

9. Struttura e modalità di partecipazione

9.1. Per il suo funzionamento la BdT si avvale di un Comitato Coordinatore. Tale Comitato ha la funzione di rappresentare la BdT nei rapporti con l’esterno e provvede alla gestione amministrativa della BdT coadiuvato, quando necessario, da altri componenti.

9.2. Gli scambi fra i partecipanti avverranno tramite il Comitato Coordinatore, che provvederà a mettere in contatto richiedenti ed offerenti.

9.3. L’unità di misura delle prestazioni è  “l’ora

9.4. È compito delle parti contraenti accordarsi preventivamente e chiaramente sui vari aspetti del servizio.

9.5. La quantità di fido concessa a ciascun correntista (differenza tra ore a debito e ore a credito) è stabilita in 10 ore.

 

10. Altre norme

10.1. Le proposte di modifica del presente Regolamento avverranno solo attraverso la discussione Assembleare.

Termini Imerese, 15 Febbraio 2013

 

 

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione denominata “

“BANCA DEL TEMPO HIMERENSE”

 La sede dell’Associazione viene fissata nel Comune di TERMINI IMERESE,

 in via……………..n°……..

 

Articolo 2

 

STATUTO

L’Associazione “BANCA DEL TEMPO HIMERENSE”, è disciplinata dal presente Statuto e agisce, in qualità di Ente non commerciale, entro i limiti del decreto legge n. 460 del 4-12-97 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

L’Associazione è disciplinata in base alle norme di questo Statuto ispirate ai principi della Costituzione ed ai criteri della trasparenza amministrativa.

 

Articolo 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’Attività di Associazione, parimenti vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione.

Articolo 4

Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell’Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all’art. 13.

 

Articolo 5

Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

TITOLO II

FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

Articolo 6

Finalità

L’Associazione “BANCA DEL TEMPO HIMERENSE” si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, come luogo nel quale ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di “dare e ricevere che avvengono in un rapporto di parità/reciprocità/solidarietà tra gli Associati”. Gli scopi prioritari che si prefigge la Banca del Tempo, mettendo in moto una molteplicità di scambi di tempo fra i Soci, sono:

  • consentire ad ogni Socio una più ampia possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni materiali e relazionali, in un clima di amichevole cooperazione;
  • facilitare per ognuno una gestione dei tempi quotidiani personali, che sia più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca di opportunità per i più deboli.

Il presupposto per la realizzazione di tali scopi consiste nel mettere in rete le risorse, le disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri, i sentimenti, i valori, i saperi di tutti e lasciarli circolare affinchè ciascuno possa trarne, nello stesso tempo, utilità materiale e nutrimento morale.

La forza della Banca del Tempo sta nel saper affrontare la solitudine con l’accoglienza al di là delle diversità e delle differenze, sta nell’offrire a ciascuno l’opportunità di affermare la propria identità, sta nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, radicata nella propria terra.

 

Articolo 7

Norme per gli scambi

E’ il tempo impiegato nel dare e nel ricevere, l’unità di misura degli scambi tra i soci: un’ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un’ora, a prescindere dalla prestazione offerta.

Nello svolgere i servizi prescelti, i soci dovranno assumersi tutte le responsabilità derivanti da essi (infortuni, incidenti, responsabilità civile verso terzi, ecc).

L’Associazione declina ogni responsabilità; potrà invece proporre forme assicurative agevolate.

 

TITOLO III

GLI ADERENTI

Articolo 8

Iscrizione

L’apertura del conto-tempo presso l’Associazione si attiva all’atto dell’Iscrizione all’Associazione, diventando Soci.

La richiesta d’iscrizione si presenta per iscritto al coordinamento al quale compete di approvare o meno l’iscrizione del nuovo Socio.

L’iscrizione è della singola persona, ma le prestazioni di servizio possono essere rivolte anche ai suoi familiari.

Possono iscriversi come soci anche enti pubblici, associazioni, enti privati.

Requisiti richiesti:

  • richiesta d’iscrizione;
  • colloquio conoscitivo di ingresso, con raccolta di informazioni;
  • accettazione dello Statuto.

All’atto dell’iscrizione il nuovo Socio riceve lo Statuto, la Tessera e il Libretto assegni-tempo.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Articolo 9

Diritti

Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa.

 

Articolo 10

Doveri

I Soci dell’Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il corretto comportamento del Socio sia nei confronti degli altri aderenti, sia verso l’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, probità, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal coordinamento.

 

Articolo 11

Recesso/esclusione

Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore.

Il recesso ha effetto immediato, una volta pareggiato il saldo delle prestazioni.

Il Socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l’etica ed i principi ispiratori dell’Associazione, viene espulso dall’Associazione su decisione del coordinamento, perdendo ogni diritto acquisito.

L’esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio, specificando le motivazioni dell’esclusione.

Il Socio decade dalla sua condizione di associato nel caso in cui non rinnovi l’iscrizione o non versi la quota annuale prevista.

 

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

–          l’Assemblea degli aderenti;

–          il Coordinamento

–          il Coordinatore.

Dette cariche saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti.

 

Articolo 13

L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione; l’Assemblea è presieduta dal Coordinatore dell’Associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima o in seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione  possono essere fissate anche nello stesso giorno, purchè decorrano almeno due ore fra la prima e la seconda convocazione.

E’ straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto e quando viene convocata per deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell’Associazione.

E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea si riunisce quando il Coordinamento lo ritiene necessario e/o opportuno, ovvero quando un decimo degli aderenti ne faccia richiesta motivata al Coordinatore.

Il Coordinatore convoca l’Assemblea a mezzo:

–          avviso scritto da inviare con lettera semplice agli aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza;

–          avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima;

Gli avvisi devono contenere l’ordine del giorno.

L’Assemblea riunita in via straordinaria, con esclusione della delibera di cui all’art. 24 del presente statuto, è validamente costituita quando intervengono i ¾ (tre quarti) degli aderenti.

L’Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. Ad ogni aderente spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quando l’Assemblea non lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Coordinatore e dall’estensore. Il verbale è conservato, a cura del coordinatore nella sede dell’Associazione e trascritto sull’apposito registro.

Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

 

Articolo 14

Coordinamento

Il Coordinamento è composto  da un minimo di 3 (TRE) ed un massimo di 5 (CINQUE) componenti. l’Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti fra i propri gruppi aderenti.

I componenti del Coordinamento durano in carica (TRE) anni e possono essere rieletti. Il Coordinamento può essere revocato dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi. Se, nel corso del triennio, vengono a mancare una o più componenti, lo stesso Coordinamento provvede a proporre l’integrazione: le proposte vengono discusse e messe all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Esso è l’organo che svolge le attività esecutive dell’Associazione, previste nello statuto o deliberate dall’Assemblea degli aderenti.

In particolare il Coordinamento ha le seguenti funzioni:

a)       elegge il Coordinatore;

b)       amministra il patrimonio dell’Associazione;

c)       predispone le linee programmatiche, con le relative relazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d)       delibera sull’ammissione o sull’esclusione dei Soci;

e)       nomina i Rappresentanti dell’Associazione in Enti pubblici o altri Organismi esterni.

 

Il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

 

Articolo 15

Il Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Egli, con la collaborazione del Coordinamento, ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell’Associazione, tenendo contatti con i cittadini del territorio. La rotazione nell’incarico di Coordinatore può avvenire ogni (dodici mesi).

 

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 16

Indicazioni delle risorse

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a)      beni immobili e mobili;

b)       contributi degli aderenti;

c)       donazioni e lasciti;

d)       contributi da privati;

e)       contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

f)        contributi di organismi internazionali;

g)       ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

 

Articolo 17

I beni

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili.

Tutti i beni sono acquistati dall’Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 18

I contributi dei Soci

I contributi dei Soci sono costituiti dalla eventuale quota di iscrizione annuale, che dà diritto alla tessera il cui importo è stabilito dal Coordinamento e ratificato dall’Assemblea e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all’organizzazione. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 19

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Coordinamento e ratificate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

 

Articolo 20

Scioglimento e devoluzione dei beni

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO VI

IL BILANCIO

Articolo 21

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all’Assemblea dal Coordinamento.

 

Articolo 22

Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall’Assemblea ordinari con voto palese.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione.

 

TITOLO VII

LIBRI SOCIALI

Articolo 23

L’Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:

  • libro giornale;
  • libro soci;
  • libro dei verbali delle Assemblee;
  • libro dei verbali del Coordinamento;
  • libro inventari.

 

TITOLO VIII

LA RESPONSABILITA’

Articolo 24

Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione risponde, con i propri beni, solo dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati direttamente.

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 25

Rapporti con enti e soggetti privati

L’Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

 

Articolo 26

Rapporti con enti e soggetti pubblici

L’Associazione partecipa e collabora, senza fine di lucro, con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutari sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 27

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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